Art. 1
1 / 6In vigore dal 26 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3279, che approva il testo della legge sulle concessioni governative, modificato dai R. decreto 20 marzo 1936, n. 1418;
Visto il R. decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1749, allegato F portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 28 maggio 1936, n. 1027;
Visto il R. decreto-legge 21 giugno 1942, n. 696, portante provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative, convertito nella legge 18 ottobre 1942, n. 1288, con modifiche;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, sulla legalizzazione delle firme;
Visto il R. decreto-legge 12 dicembre 1926, n. 2167, convertito in legge con legge 18 dicembre 1927, numero 2384;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 8 dicembre 1944, n. 428, sull'aumento della tariffa degli onorari e dei diritti notarili;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Ritenute la necessità e l'urgenza di adottare provvedimenti in materia di tasse sulle concessioni governative.
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
Le tasse sui provvedimenti amministrativi (concessioni, autorizzazioni, licenze, dichiarazioni, legalizzazioni, registrazioni, disciplinari, nulla osta e simili) elencati nell'annessa tabella, allegato A, sono dovute nella misura stabilita dalla tabella stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-07;581#art-1