Art. 1
1 / 4In vigore dal 23 lug 1946
RE D'ITALIA
UMBERTO II
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulgliamo quanto segue;
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È autorizzata la spesa di lire 328.000.000 per l'esecuzione dei lavori di ricostruzione e per il ripristino delle attrezzature delle seguenti Aziende patrimoniali dello Stato, danneggiate dalla guerra:
Terme di Acqui, Terme di Levico-Vetriolo, Terme di Roncegno, Terme di Recoaro, Terme di Salsomaggiore, Terme di Castrocaro, Terme di Montecatini, Terme di Chianciano, Terme di Santa Cesarea e Azienda del Mar Piccolo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-02;568#art-1