Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 17 lug 1946
L'orario d'obbligo del personale tecnico di ruolo di cui all'art. 41 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e degli istruttori pratici di ruolo di cui all'art. 19 della legge 22 aprile 1932, n. 490, viene fissato in 7 ore giornaliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-11