Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 17 lug 1946
Per il trattamento economico degli istruttori pratici incaricati o supplenti delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale, si applicano le disposizioni dei precedenti considerando il loro orario d'obbligo stabilito in 42 ore settimanali, comprese le ore di preparazione del materiale occorrente per le esercitazioni pratiche, le quali ore non possono superare il terzo delle ore di esercitazioni con gli alunni.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-06-01;539#art-10