Art. 4
4 / 4In vigore dal 9 lug 1946
Con l'entrata in vigore del presente decreto, che ha luogo nel quinto giorno dopo quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno, cessano di avere efficacia per quanto riguarda i giornali, le pubblicazioni e gli stampati in generale:
gli articoli 112, comma terzo, e 114, comma quarto, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931, n. 773;
l'art. 200 del regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con R. decreto 6 maggio 1940, n. 635;
l', comma 1, del R. decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1081, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2308;
ed ogni altra disposizione contraria a quelle del presente decreto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - TOGLIATTI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 316. - FRASCA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;561#art-4