Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 9 lug 1946
Nulla è innovato alle disposizioni dell', commi 1 e 2, del R. decreto 15 luglio 1923, n. 3288, convertito nella legge 31 dicembre 1925, n. 2309; dell', comma 2, della legge 31 dicembre 1925, n. 2307; dell'articolo 5 del R. decreto-legge 14 gennaio 1944, n. 13, in relazione all' del decreto legislativo Luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 165; dell'art. 28, comma 2, della legge 22 febbraio 1934, n. 370. Nulla è parimenti innovato alle norme dell'art. 8, comma 2, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, e dell'articolo 19 del relativo regolamento, approvato con Regio decreto 12 dicembre 1940, n. 2052, nonché alle norme sulle difese e sulle sanzioni giudiziarie stabilite a tutela del diritto d'autore della legge 22 aprile 1941, n. 633. Nel caso in cui sia stato eseguito il sequestro a termini del comma primo, il pubblico ufficiale che vi hai proceduto deve informarne, non oltre le ventiquattro ore, l'autorità giudiziaria con rapporto scritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;561#art-3