Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 19 lug 1946
Non possono esercitare l'ufficio di giurato: a) i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture; b) i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio; c) i militari in servizio attivo delle Forze armate dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-7