Art. 7
7 / 30In vigore dal 19 lug 1946
Non possono esercitare l'ufficio di giurato:
a) i magistrati, i funzionari e gli ausiliari dell'ordine giudiziario; gli avvocati e i procuratori legali iscritti negli albi, e gli esercenti il patrocinio legale davanti le preture;
b) i funzionari e gli agenti di pubblica sicurezza in attività di servizio;
c) i militari in servizio attivo delle Forze armate dello Stato.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-7