Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 lug 1946
La Corte di assise è convocata normalmente nella sede stabilita dal decreto di cui all'. Tuttavia il primo presidente della Corte di appello, sentito il procuratore generale, può ordinare, con decreto motivato, che la convocazione avvenga nella sede di un altro tribunale del distretto.
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