Art. 3
3 / 30In vigore dal 19 lug 1946
I presidenti delle Corti d'assise sono nominati ogni anno con decreto del Capo dello Stato. Uno stesso magistrato può essere destinato a presiedere più Corti d'assise comprese nel medesimo distretto.
Per i procedimenti che si ritengono di lunga durata il primo presidente della Corte d'appello, sentito il procuratore generale, può nominare un presidente supplente.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-3