Art. 24
24 / 30In vigore dal 19 lug 1946
Coloro che hanno prestato servizio in una sessione come giurati effettivi o supplenti sono dispensati, quando ne fanno domanda al presidente della Corte di assise, dal partecipare alle altre sessioni che si tengono nella rimanente parte dell'anno.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-24