Art. 21

Art. 21

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In vigore dal 19 lug 1946
Le cause di incompatibilità contemplate nell'articolo precedente, si applicano d'ufficio; ma quando si oppongano dalle parti, debbono essere comprovate da documenti e certificati e, dopo sommaria discussione sulle medesime, il presidente delibera.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-21