Art. 17

Art. 17

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In vigore dal 19 lug 1946
Nel giorno stabilito per ciascun dibattimento, il presidente della Corte di assise in pubblica udienza e alla presenza del pubblico ministero, dell'imputato, se comparso e del suo difensore, fa l'appello nominale dei giurati estratti e chiama a prestar servizio dieci dei presenti nell'ordine della loro estrazione. Il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio anche uno o due altri giurati in qualità di supplenti a seconda della prevedibile durata, della causa. Se, per l'assenza dei giurati estratti o per altra causa non sia possibile costituire la giuria, il presidente estrae dalla seconda urna due schede, non comprese in esse quelle eventualmente estratte dalla prima urna, per ogni giurato mancante, e dispone per l'immediata citazione anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica, per lo stesso giorno o per l'udienza successiva. Il presidente, qualora occorra, può procedere a successive estrazioni dalla seconda urna fino a che non sia possibile costituire la giuria. Delle operazioni compiute deve essere fatta menzione nel processo verbale. I giurati estratti dalla seconda urna, i quali si presentano, sono anch'essi chiamati a prestar servizio nell'ordine di estrazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-17