Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 19 lug 1946
Nella prima quindicina del mese di dicembre precedente la scadenza del biennio, il presidente del tribunale capoluogo del circolo, in pubblica udienza e con l'assistenza del pubblico ministero, pone in un'urna portante l'indicazione a "giurati ordinari", un numero di schede corrispondente al numero dei giurati dell'albo; in ciascuna scheda e iscritto il nome, cognome, paternità e residenza di un giurato. In una seconda urna portante l'indicazione "giurati supplenti" lo stesso presidente pone un numero di schede corrispondente al numero dei giurati a venti residenza nel comune dove ha sede il tribunale, osservate le norme del precedente capoverso. Le urne vengono suggellate e sono custodite dal presidente del tribunale. Di tutte le operazioni è redatto processo verbale sottoscritto dal presidente del tribunale, dal pubblico ministero e dal cancelliere.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-14