Art. 10

Art. 10

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In vigore dal 19 lug 1946
Compilato l'elenco di cui all'articolo precedente la Commissione provvede, sul termine di due mesi, alle operazioni seguenti: 1) accerta, per ognuno dei nominativi, il concorso delle condizioni richieste dagli del presente decreto, invitando i singoli iscritti a fornire le informazioni occorrenti e completandole a mezzo degli agenti del comune o con richiesta alle autorità competenti; 2) cancella dall'elenco coloro che non posseggano i requisiti richiesti dalla legge; 3) dispone la pubblicazione dell'elenco, nella sua forma definitiva, mediante affissione per quindici giorni nell'albo pretorio del comune. Ogni cittadino può, nel termine suddetto, presentare reclamo contro le cancellazioni, le omissioni e le indebite iscrizioni, depositandolo nella segreteria del comune che ne rilascia ricevuta.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;560#art-10