Art. 39 · Funzioni del pubblico ministero
Titolo III

Art. 39

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Funzioni del pubblico ministero

In vigore dal 7 lug 1946
L'art. 69 dell'Ordinamento giudiziario approvato con R. decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è sostituito dal seguente: "Il pubblico ministero esercita, sotto la vigilanza del Ministro per la grazia e giustizia, le funzioni che la legge gli attribuisce".
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-39