Art. 23 · Facoltà di avocazione e di rimessione
Sez. III

Art. 23

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Facoltà di avocazione e di rimessione

In vigore dal 7 lug 1946
La Corte disciplinare può, su richiesta del Ministro per la grazia e giustizia, del pubblico ministero o su istanza dell'incolpato, avocare a sè o rimettere ad altro Consiglio la istruzione o la decisione di un procedimento di competenza di un Consiglio disciplinare, quando gravi motivi lo richiedano.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-31;511#art-23