Art. 1
1 / 5In vigore dal 19 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577;
Visto il regolamento generale sui servizi dell'istruzione elementare, approvato con R. decreto 26 aprile 1928, n. 1297;
Vista la legge 1° giugno 1942, n. 675;
Visto il R. decreto 24 agosto 1942, n. 1192;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722;
Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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Agli insegnanti provvisori delle scuole elementari di Stato spetta una retribuzione pari allo stipendio annuo iniziale del grado 12° dell'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, ripartito in dodicesimi, nonché l'indennità mensile di caro-vita nella misura e alle condizioni previste dal decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;558#art-1