Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 19 lug 1946
La stessa indennità di lire cinquemila annue lorde, stabilita nel precedente , è dovuta ai maestri delle scuole reggimentali ed a quelli della Regia marina di cui agli articoli 97 e seguenti del testo unico delle leggi sull'istruzione elementare, approvato con R. decreto 5 febbraio 1928, n. 577, per la durata di ciascun corso e per il periodo degli esami.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557#art-7