Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 19 lug 1946
Ai maestri delle scuole di Stato che insegnino in scuole elementari speciali di cui all'art. 28 del R. decreto 1° luglio 1933, n. 786, è corrisposta una indennità mensile di lire seicentodieci lorde in ragione del servizio effettivamente prestato durante il periodo d'insegnamento e di esame.
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