Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 lug 1946
Le misure delle diarie e dei premi sono aumentate in ragione del 100% quando la scuola sia affidata a persona non provvista di altro assegno continuativo a carico del bilancio dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-27;557#art-3