Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 25 giu 1946
Nessuna vendita di medicinali potrà essere effettuata senza la prescrizione medica nel libretto di assistenza farmaceutica di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 25 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 5 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 187. - FRASCA
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