Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II RE D'ITALIA Visto l'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265; Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: . L'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra è autorizzata a gestire una farmacia interna per la distribuzione dei medicinali ai propri assistiti, nei locali della Casa Madre dell'Associazione in Roma.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-25;422#art-1