Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 3 ago 1946
Restano in vigore tutte le altre disposizioni che non risultino in contrasto con il presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CORBINO - GRONCHI - DE COURTEN - BROSIO - CEVOLOTTO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte del conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 347. - FRASCA
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