Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 3 ago 1946
A liquidazione ultimata, il Comitato di vigilanza presenterà relazione sui lavori compiuti e sui risultati conseguiti ai Ministri per il tesoro e per l'Industria e commercio, le risultanze della gestione dei rischi di guerra saranno approvate con decreto interministeriale dei Dicasteri predetti.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;590#art-4