Art. 1
1 / 5In vigore dal 3 ago 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;
Vista la legge 3 giugno 1940, n. 767;
Vista la legge 6 luglio 1940, n. 1067;
Vista la legge 3 aprile 1941, n. 499;
Vista la legge 11 luglio 1941, n. 935;
Visto il R. decreto-legge 7 dicembre 1942, n. 1808;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 828;
Visto l' del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 10 maggio 1946, n. 262;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro, di concerto con i Ministri per l'industria e commercio, per la marina, per gli affari esteri, per la guerra e per l'aeronautica;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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A decorrere dal trentesimo giorno dalla entrata in vigore del presente decreto, cessa la riassicurazione statale dei rischi di guerra della navigazione marittima ed aerea prevista dal R. decreto-legge 23 novembre 1939, n. 1939, convertito nella legge 6 maggio 1940, n. 725;
Viene altresì posto termine all'obbligo di copertura dei rischi di guerra di navi e costruzioni navali previsto dalla legge 3 aprile 1941, n. 499.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;590#art-1