Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 19 lug 1946
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - ROMITA - TOGLIATTI CORBINO - GULLO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 349. - FRASCA
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