Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 3 lug 1946
L'organico del ricostituito comune di Alzano Scrivia e quello del comune di Molino Alzano saranno stabiliti dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori, rispettivamente, a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione, disposta con il decreto 6 maggio 1928, n. 1109. Al personale già in servizio presso il comune di Molino Alzano e che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;550#art-2