Art. 1
1 / 3In vigore dal 3 lug 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il R. decreto 28 marzo 1929, n. 657;
Vista il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
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I comuni di Montechiaro d'Acqui e Denice, riuniti in un solo Comune denominato Montechiaro-Denice, con R. decreto 28 marzo 1929, n. 657, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.
Il Prefetto di Alessandria, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i Comuni suddetti.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;546#art-1