Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 10 lug 1946
Le domande di sussidio da parte dei privati devono essere corredate dal certificato storico catastale e dall'atto dimostrativo del possesso legittimo dell'immobile utile agli effetti dell'art. 1158 del Codice civile. A tale fine potrà essere sufficiente una dichiarazione giurata resa alla pretura da quattro proprietari del luogo che attestino la notoria appartenenza dell'immobile, e per quale titolo, al richiedente il sussidio, ovvero un certificato rilasciato nello stesso senso dal sindaco, per scienza propria e sotto la sua personale responsabilità.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-6