Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 10 lug 1946
I proprietari di fabbricati urbani e rurali danneggiati o distrutti, che entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ne facciano domanda all'ufficio del Genio civile competente, potranno ottenere dai Provveditorati regionali alle opere pubbliche il sussidio nella misura del 50 per cento della spesa prevista per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti o danneggiati, e ciò anche se i lavori di ricostruzione o di riparazione, previa comunicazione all'ufficio del Genio civile competente per territorio, siano stati eseguiti anteriormente alla emanazione delle presenti norme e sempre che trattisi di lavori dei quali sia possibile l'accertamento tecnico-contabile e nei limiti in cui risultino ammissibili dall'accertamento. Quando trattisi di fabbricati distrutti la spesa da tenere a calcolo per la concessione del sussidio non potrà eccedere quella risultante dai prezzi correnti nel mercato per la ricostruzione di ciascun fabbricato in rapporto alla capacità che esso aveva al 3 ottobre 1943. La ricostruzione deve aver luogo sull'area del fabbricato distrutto. Può essere ammessa in località diversa dello stesso abitato quando concorrono ragioni igienico sanitarie o dipendenti da attuazione di piani regolatori o di ricostruzione, che dovranno essere riconosciute caso per caso dal Genio civile. Il contributo previsto dal presente decreto per la riparazione o ricostruzione di fabbricati rurali danneggiati o distrutti non è cumulabile con quello di cui agli articoli 43 e seguenti del testo unico sulla bonifica integrale approvato con R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;516#art-5