Art. 14

Art. 14

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In vigore dal 10 lug 1946
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad introdurre in bilancio con propri decreti le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato. Dato a Roma, addì 17 maggio 1946 UMBERTO DE GASPERI - CATTANI - ROMITA - CORBINO - TOGLIATTI - SCOCCIMARRO - GULLO Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946 Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 272. - FRASCA
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