Art. 6
6 / 6In vigore dal 25 giu 1946
L'esecuzione delle opere è dichiarata urgente ed indifferibile agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, modificata dalla legge 18 dicembre 1879, n. 5188.
Per le espropriazioni si applicano le norme degli articoli 57 e seguenti del testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447.
La società concessionaria è esonerata dal pagamento di canoni e compensi per l'occupazione di aree pubbliche di pertinenza dello Stato e di altri enti pubblici.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - LOMBARDI - CORBINO - SCOCCIMARRO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 258. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485#art-6