Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 25 giu 1946
Il corrispettivo di concessione è esente dall'imposta generale sull'entrata. Saranno registrati col pagamento dell'imposta fissa di registro: a) la convenzione di concessione e gli eventuali atti addizionali; b) gli atti da stipularsi per ogni proprietà dalla Società concessionaria per l'acquisto ed espropriazione di terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa e le sue dipendenze. Per le trascrizioni ipotecarie degli atti relativi per l'acquisto e l'espropriazione dei terreni ed altri stabili di cui alla precedente lettera b) sarà applicata la semplice tassa fissa di L. 20.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485#art-5