Art. 3

Art. 3

3 / 6
In vigore dal 25 giu 1946
La nuova ferrovia viene data in concessione alla Società Anonima per l'Esercizio di Pubblici Servizi (S.E.P.S.A.) già concessionaria della ferrovia Cumana, subordinatamente alla accettazione da parte della Società medesima, mediante deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione da ratificarsi dall'assemblea dei soci dell'obbligo di provvedere, col corrispettivo a corpo di L. 1.300.000.000, corrispondente all'ammontare della spesa da essa prevista per il primo gruppo di opere (sede stradale e fabbricati), anche alle opere per eventuali varianti al progetto presentato prescritte dal Ministero dei trasporti su conforme parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nonché a tutte le opere del secondo gruppo (completamento, armamento ed elettrificazione) all'acquisto del materiale rotabile ed all'esercizio senza alcun altro corrispettivo o sovvenzione da parte dello Stato. Nel caso di inadempimento dell'obbligo assunta, la Società incorrerà nella decadenza della concessione così della nuova ferrovia come della ferrovia Cumana.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485#art-3