Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 giu 1946
La spesa autorizzata con l'art. I sarà ripartita in dieci esercizi finanziari a cominciare da quello in corso. Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni in bilancio.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485#art-2