Art. 1
1 / 6In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
È autorizzata la spesa di L. 1.300.000.000 per la costruzione della ferrovia Circumflegrea costituita:
1) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 27,500 che, partendo dai pressi della città di Napoli della ferrovia Cumana e, passando per gli abitati di Soccavo, Pianura, Quarto e per le spiagge di Licola e Cuma, verrà a ricongiungersi alla detta ferrovia Cumana presso la stazione di Fusaro;
2) da un tronco della lunghezza prevista in chilometri 4,200 che, partendo da Torregaveta raggiungerà la spiaggia di Miseno, e, con una diramazioni della lunghezza in km. 1,200, l'abitato di Monte Procroa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;485#art-1