Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 25 giu 1946
Entro i limiti delle somme autorizzate come all'articolo precedente, il Ministero dei lavori pubblici assumerà impegni in base a preventivi che l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese sottoporrà alla approvazione dei Ministero stesso. Le somme saranno versate all'Ente a misura che esso debba inziare l'esecuzione delle varie opere e secondo l'ammontare previsto dai relativi progetti.
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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;474#art-2