Art. 1
1 / 3In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il decreto Luogotenenziale 19 ottobre 1919, n. 2060, istitutivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, modificato e convertito nella legge 23 settembre 1920, n. 1365;
Vista la legge 28 maggio 1942, n. 664, relativa all'estensione agli acquedotti e fognature della Lucania dei compiti assegnati a detto Ente autonomo;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere della Consulta Nazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
.
È autorizzata la spesa di lire cinquecentoquarantamilioni per la concessione di un contributo straordinario a favore dell' Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, di cui lire cinquecentomilioni per lavori diretti a migliorare, integrare e sviluppare l'acquedotto medesimo e lire quarantamilioni per analoghi lavori agli acquedotti della Lucania, assunti in gestione dal detto Ente, ai sensi della legge 28 maggio 1942, n. 664.
La suinidicata somma sarà inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1946-47, per lire duecentoventimilioni nell'esercizio 1947-48 e per lire centomilioni nell'esercizio 1948-49.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;474#art-1