Art. 1
1 / 1In vigore dal 25 giu 1946
UMBERTO II
RE D'ITALIA
Visto il Regio decreto-legge 28 aprile 1938, n. 1165, che approva il testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta, del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari.
di Stato per l'interno, per il tesoro, per la grazia o giustizia e per i trasporti;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Articolo unico.
La competenza della Commissione di vigilanza per la decisione sulle controversie in materia di condominio di cui all'articolo 239 del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, permane per cinque anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione del primo mutuo individuale stipulato da uno dei soci del condominio.
Decorso l'anzidetto termine di cinque anni e fino a quando permarrà la competenza della Commissione di vigilanza per l'espletamento della funzione giurisdizionale, di cui al comma precedente, i soci possono, di comune accordo risultante da atto scritto, deferire alla Commissione stessa la risoluzione delle controversie fra essi sorta in materia di condominio.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.
Dato a Roma, addì 17 maggio 1946
UMBERTO
DE GASPERI - CATTANI - RO-
MITA - TOGLIATTI - CORBINO
- LOMBARDI
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 giugno 1946
Atti del governo, registro n. 10, foglio n. 246. - FRASCA
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;473#art-1