Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 8 mar 1951
Per l'attuazione del presente decreto, sono autorizzate le seguenti spese: 1) due miliardi di lire per le anticipazioni di cui agli ; 2) trecento milioni di lire per concorso nella misura massima del 5%, nel pagamento degli interessi passivi gravanti sulle operazioni di credito compiute dal concessionario per l'esercizio della concessione e dalle cooperative ed imprese di cui all' per gli scopi indicati nel medesimo articolo, ed il cui periodo di ammortamento non ecceda i tre anni; 3) ducento milioni di lire per eventuali perdite nelle riscossioni degli importi delle vendite a rate. Per le spese di funzionamento del Comitato, degli uffici di segreteria e di attuazione dei controlli sarà disposto con separato provvedimento del Ministro per il tesoro.

Note all'articolo

  • La L. 29 luglio 1949, n. 493 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A compensazione dell'onere di L. 125.000.000, derivante al bilancio dello Stato nell'esercizio 1948-49 in seguito alle disposizioni del precedente art. 2, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 9 del regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 388, concernente provvidenze per la distribuzione di generi di prima necessita' ai dipendenti statali, e' ridotta da L. 2.000.000.000 a L. 1.875.000.000".
  • La L. 3 febbraio 1951, n. 53 ha disposto (con l'art. 7) che "Il limite delle anticipazioni di lire 2 miliardi, previsto nel punto primo dell'art. 9, e successivamente ridotto a lire 1875 milioni con la legge 29 luglio 1949, n. 493, e' elevato a lire 2175 milioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-9