Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 8 mar 1951
In caso di inosservanza delle disposizioni stabilite dal presente decreto e dagli atti di concessione, ovvero in caso di irregolarità di gestione, il Comitato può senza pregiudizio delle sanzioni previste da altre leggi, deliberare la revoca della concessione e delle assegnazioni,... delle anticipazioni e delle agevolazioni accordate. Può disporre anche la requisizione delle merci destinate all'esercizio della concessione, stabilendone il prezzo. Sulle merci destinate all'esercizio della concessione grava un privilegio a favore dello Stato a garanzia dei crediti che questo ha in relazione alla concessione stessa, nell'ordine indicato dall'art. 2778, n. 2, del Codice civile.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-17;388#art-6