Statuto della Regione siciliana
Art. 41-bis
4 / 49In vigore dal 16 feb 2001
Le disposizioni relative alla forma di governo di cui
all', commi primo, secondo e quarto, e all', dopo la loro prima applicazione, possono essere modificate con legge approvata dall'Assemblea regionale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto a suffragio universale e diretto, restano ferme le disposizioni di cui all', commi primo, secondo e quarto, e all'.
Nel caso in cui il Presidente della Regione sia eletto
dall'Assemblea regionale, l'Assemblea è sciolta quando non sia in grado di funzionare per l'impossibilità di formare una maggioranza entro sessanta giorni dalle elezioni o dalle dimissioni del Presidente stesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-41-bis