Art. 40
Statuto della Regione sicilianaTitolo V

Art. 40

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In vigore dal 25 giu 1946
Le disposizioni generali sul controllo valutario emanate dallo Stato hanno vigore anche nella Regione. È però istituita presso il Banco di Sicilia, finché permane il regime vincolistico sulle valute, una Camera di compensazione allo scopo di destinare ai bisogni della Regione le valute estere provenienti dalle esportazioni siciliane, dalle rimesse degli emigranti, dal turismo e dai ricavo dei noli di navi iscritte nei compartimenti siciliani.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-40