Statuto della Regione siciliana›Titolo V
Art. 37
45 / 49In vigore dal 25 giu 1946
Per le imprese industriali e commerciali, che hanno la sede centrale fuori del territorio della Regione, ma, che in essa hanno stabilimenti ed impianti, nell'accertamento dei redditi viene determinata la quota del reddito da attribuire agli stabilimenti ed impianti medesimi.
L'imposta relativa a detta quota, compete alla Regione ed è riscossa dagli organi di riscossione della medesima.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-37