Art. 28
Statuto della Regione sicilianaTitolo III

Art. 28

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In vigore dal 25 giu 1946
Le leggi dell'Assemblea regionale sono inviate entro tre giorni dall'approvazione al Commissario dello Stato, che entro i successivi cinque giorni può impugnarle davanti l'Alta Corte.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-28