Art. 21
Statuto della Regione sicilianaSez. II

Art. 21

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In vigore dal 25 giu 1946
Il Presidente è Capo del Governo regionale e rappresenta la Regione. Egli rappresenta altresì nella Regione, il Governo dello. Stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per la esplicazione di singole funzioni statali. Col rango di Ministro partecipa al Consiglio dei Ministri con voto deliberativo nelle materie che interessano la Regione.
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