Art. 20
Statuto della Regione sicilianaSez. II

Art. 20

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In vigore dal 25 giu 1946
Il Presidente e gli Assessori regionali, oltre alle funzioni esercitate in base agli comma 1 e 2; 19 comma 1, svolgono nella Regione le funzioni esecutive ed amministrative concernenti le materie di cui agli . Sulle altre non comprese negli svolgono un'attività amministrativa secondo le direttive del Governo dello Stato. Essi sono responsabili di tutte le loro funzioni, rispettivamente, di fronte all'Assemblea regionale ed al Governo dello Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-20