Statuto della Regione siciliana›Titolo II
Art. 17-bis
30 / 49In vigore dal 16 feb 2001
Le leggi di cui all', primo comma,
all', all', terzo comma, e all' sono sottoposte a referendum regionale, la cui disciplina è prevista da apposita legge regionale, qualora entro tre mesi dalla loro pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti l'Assemblea regionale. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
Se le leggi sono state approvate a maggioranza dei due terzi dei componenti l'Assemblea regionale, si fa luogo a referendum soltanto se, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, la richiesta è sottoscritta da un trentesimo degli aventi diritto al voto per l'elezione dell'Assemblea regionale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-17-bis