Statuto della Regione siciliana›Titolo II
Art. 13
22 / 49In vigore dal 16 feb 2001
Le leggi approvate dall'Assemblea regionale ed i regolamenti emanati dal Governo regionale non sono perfetti, se mancanti della firma del Presidente della Regione e degli Assessori competenti per materia.
Sono promulgati dal Presidente della Regione decorsi i termini di cui all', comma 2, e pubblicati nella "Gazzetta Ufficiale della Regione".
Entrano in vigore nella Regione quindici giorni dopo la pubblicazione, salvo, diversa disposizione, compresa nella singola legge o nel singolo regolamento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto.legislativo:1946-05-15;455#art-sdr-13