Art. 12
Statuto della Regione sicilianaTitolo II

Art. 12

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In vigore dal 16 feb 2002
L'iniziativa delle leggi regionali spetta al Governo e a ciascun Deputato dell'Assemblea regionale. Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi mediante presentazione, da parte di almeno diecimila cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione, di un progetto redatto in articoli. L'iniziativa legislativa spetta altresì ad un numero di consigli dei comuni della Regione non inferiore a quaranta, rappresentativi di almeno il 10 per cento della popolazione siciliana, o ad almeno tre consigli provinciali. Con legge della Regione sono disciplinate le modalità di presentazione dei progetti di legge di iniziativa popolare e dei consigli comunali o provinciali e sono determinati i tempi entro cui l'Assemblea regionale si pronuncia sui progetti stessi. I progetti di legge sono elaborati dalle Commissioni dell'Assemblea regionale con la partecipazione della rappresentanza degli interessi professionali e degli organi tecnici regionali. I regolamenti per l'esecuzione delle leggi formate dall'Assemblea regionale sono emanati dal governo regionale.

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Pro

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